Le scadenze (e le proroghe) del mercato tutelato

La prima data prevista per il superamento della Maggior Tutela, contenuta nella legge sulla concorrenza 124/2017, era il 1° luglio 2019. Da lì è iniziata una sequenza di proroghe dovute alla crisi pandemica, alla crisi energetica post-2021 e alla necessità di costruire un regime transitorio (lo STG) che evitasse di lasciare i clienti senza fornitura in caso di mancata scelta.

Scadenze fine mercato tutelato per categoria
Categoria cliente Fine tutela
PMI e clienti non domestici (altri) Gennaio 2021
Microimprese 1° aprile 2023
Clienti domestici gas (non vulnerabili) 10 gennaio 2024
Clienti domestici elettricità (non vulnerabili) 1° luglio 2024 (definitivo)
Clienti vulnerabili (luce e gas) Continuano nel regime tutelato senza scadenza
Fine del Servizio a Tutele Graduali (STG) 31 marzo 2027

Dopo l'ultima proroga del 2023, la data del 1° luglio 2024 è stata confermata come definitiva per i clienti domestici non vulnerabili. Non sono previste ulteriori proroghe: chi all'epoca non aveva firmato un contratto libero è stato assegnato automaticamente allo STG, con fornitore individuato per macro-area attraverso aste ARERA.

Il quadro normativo di riferimento comprende il Decreto Bersani (D.lgs. 79/1999) per la liberalizzazione elettrica, il Decreto Letta (D.lgs. 164/2000) per il gas, la legge 124/2017 sulla concorrenza, il D.lgs. 210/2021 che ha recepito la direttiva UE 2019/944, e il decreto legge 131/2023 che ha istituito lo STG. ARERA attua questi provvedimenti con delibere tecniche (la 362/2023/R/eel definisce i vulnerabili, le delibere della serie 469/2023/R/eel regolano le aste STG).

Cosa succede dopo la fine del mercato tutelato

L'assegnazione automatica allo STG

I clienti che al 1° luglio 2024 non avevano ancora un contratto nel mercato libero sono stati automaticamente assegnati al Servizio a Tutele Graduali. Il passaggio è avvenuto senza interruzioni di fornitura: il contatore è rimasto lo stesso, i dati di consumo storici sono stati trasferiti al nuovo fornitore, la prima bolletta STG è arrivata nei tempi ordinari di fatturazione (tipicamente ogni 2 mesi per la luce, ogni 2 o 3 mesi per il gas).

Ecco gli elementi chiave da conoscere sullo STG, come definito dalle delibere ARERA attuative del decreto legge 131/2023:

  • Il fornitore STG è assegnato automaticamente per macro-area geografica (Italia divisa in 7 zone) tramite aste ARERA tenute nel 2023.
  • Il cliente riceve comunicazione scritta del nuovo fornitore STG e delle condizioni contrattuali almeno 60 giorni prima del passaggio.
  • Lo STG è attivo come regime transitorio fino al 31 marzo 2027, salvo eventuali proroghe.
  • In qualsiasi momento è possibile passare al mercato libero gratuitamente e senza penali, il cambio richiede circa 30 giorni.
  • Se rientri tra i clienti vulnerabili puoi richiedere il rientro nella Maggior Tutela al tuo fornitore, sempre senza costi.

Il prezzo nello STG: come funziona

Nello STG il prezzo della materia energia è composto da due voci: un prezzo di riferimento definito trimestralmente da ARERA sulla base dei mercati all'ingrosso, e uno spread fisso aggiunto dal fornitore vincitore dell'asta per la tua zona. Lo spread, espresso in €/MWh, è stato fissato nel 2023 e resta costante per tutta la durata dello STG. Il prezzo aggiornato ogni trimestre viene pubblicato sul sito ARERA.

A differenza del mercato libero, nello STG non si può bloccare la tariffa, non ci sono offerte verdi certificate, non esistono proposte dual fuel con sconto combinato. Chi resta nello STG fino al 2027 può quindi perdere alcune opportunità di risparmio: una famiglia media con 2.700 kWh di consumo annuo può pagare dai 150 ai 250 euro in più rispetto alle migliori offerte competitive del mercato libero disponibili oggi, a seconda della macro-area di residenza e dell'andamento trimestrale dei prezzi.

Cosa fare se sei nello STG

Come confrontare le offerte del mercato libero

Se sei nello STG e vuoi passare al mercato libero, il primo passo è il confronto. Il Portale Offerte ARERA (portaleofferte.it) è lo strumento ufficiale e gratuito: inserendo consumi annui (kWh per la luce, Smc per il gas), codice POD o PDR e profilo di utenza, calcola il costo annuo stimato per ogni offerta attiva nella tua area.

In alternativa puoi usare un comparatore indipendente o chiedere assistenza telefonica: un operatore può filtrare le offerte in base al tuo profilo, spiegarti la differenza tra prezzo fisso e variabile indicizzato, e indicarti l'eventuale convenienza del dual fuel (luce + gas dallo stesso fornitore). Per un confronto gratuito e personalizzato: 02.8295.8099 (lun-ven 8:30-20:00).

La procedura di cambio: documenti e tempistiche

Una volta scelta l'offerta, il cambio è gestito interamente dal nuovo fornitore: non devi disdire tu il contratto precedente, non ci sono passaggi al distributore, nessun tecnico viene a casa tua. In pratica serve solo firmare (anche digitalmente) e attendere la data di attivazione.

  • Documenti necessari: codice POD (luce) o PDR (gas), codice fiscale, IBAN per la domiciliazione, copia del documento d'identità.
  • Il cambio avviene in circa 30 giorni, tipicamente con attivazione dal 1° del mese successivo alla firma del contratto.
  • Nessuna interruzione del servizio durante il passaggio: il contatore resta lo stesso, la fornitura non si ferma nemmeno un istante.
  • Uscire dallo STG è sempre gratuito, senza penali di recesso né costi amministrativi.
  • Entro 14 giorni dalla firma puoi esercitare il diritto di ripensamento e annullare il nuovo contratto senza costi, ai sensi del Codice del Consumo.

Domande frequenti sulla proroga del mercato tutelato

La fine del mercato tutelato è stata rinviata sei volte in circa dieci anni. Il superamento era stato previsto dal DDL Concorrenza 2015 (legge 124/2017) per il 1° luglio 2019, ma il decreto Milleproroghe 2019 lo ha spostato al 2020. Sono poi arrivate altre proroghe: al 1° gennaio 2022 (decreto Milleproroghe 2020), al 1° gennaio 2023 per il gas e al 1° aprile 2023 per le microimprese, al 10 gennaio 2024 per il gas domestico, infine al 1° luglio 2024 per l'elettricità domestica. I motivi delle proroghe sono stati principalmente due: la crisi energetica post-2021 con prezzi all'ingrosso volatili, e la necessità di costruire lo STG come rete di sicurezza per chi non avesse fatto una scelta attiva.
Al momento la normativa vigente (decreto legge 131/2023 e delibere ARERA attuative) fissa la fine dello STG al 31 marzo 2027. Oltre quella data, i clienti non vulnerabili ancora nello STG dovrebbero passare definitivamente al mercato libero. Ulteriori proroghe sono sempre possibili per via legislativa, ma non sono oggi previste né annunciate dal Governo o da ARERA. L'orientamento europeo (direttiva UE 2019/944 e successive) spinge decisamente verso la piena liberalizzazione dei mercati energetici nazionali, quindi ogni nuova proroga dovrà essere motivata e compatibile con il quadro comunitario.
Le proroghe della fine tutela si decidono per legge: è il Parlamento o il Governo (tramite decreto legge o decreto Milleproroghe) a spostare le scadenze. ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non ha il potere di prorogare la tutela, ma attua le scadenze fissate dalla legge: pubblica le delibere tecniche (come la 362/2023/R/eel sui vulnerabili o le regole d'asta STG), definisce i prezzi trimestrali, gestisce il Portale Offerte e monitora il mercato. In pratica: la data la decide la politica, il "come" lo regola ARERA.
Sì, i clienti vulnerabili restano nel Servizio di Maggior Tutela senza scadenza, in base all'articolo 11 del D.lgs. 210/2021 e alla delibera ARERA 362/2023/R/eel. Sono considerati vulnerabili: over 75, persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, titolari di bonus sociale elettrico o gas, clienti in condizioni economicamente svantaggiate, utenti di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita (indicate dalle ASL), residenti in isole minori non interconnesse, residenti in strutture abitative di emergenza dopo calamità. La condizione di vulnerabilità si autocertifica al fornitore con la documentazione pertinente, e dà diritto anche a tutele specifiche in caso di morosità (rateizzazione obbligatoria, divieto di distacco in determinati periodi, ecc.).
Le proroghe sono annunciate ufficialmente tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto o della legge che le dispone. A seguito dell'approvazione, ARERA aggiorna la propria comunicazione pubblica e il Portale Offerte; il tuo fornitore è tenuto a inviarti una comunicazione scritta (lettera o email) che spiega cosa cambia, quando e cosa devi fare (in genere nulla, la proroga è automatica). Le principali testate nazionali e i siti informativi specializzati danno risalto alle proroghe il giorno stesso della pubblicazione: se ne sta discutendo una, se ne parlerà in modo capillare. Se hai dubbi puoi sempre verificare su arera.it.
La distinzione passa da due elementi: il nome del fornitore in intestazione e la dicitura del regime riportata nel riepilogo. Nel tutelato (oggi solo vulnerabili) il fornitore luce è "Servizio Elettrico Nazionale" e la bolletta indica "Servizio di Maggior Tutela"; nel gas sono i distributori locali in regime di tutela. Nello STG il fornitore varia per zona (Enel Energia, A2A, Hera, Edison, ecc. a seconda della macro-area) e la bolletta riporta la dicitura "Servizio a Tutele Graduali". Nel mercato libero c'è il nome commerciale dell'offerta (ad esempio "Enel Energia - Scegli Oggi Luce" o "Eni Plenitude - Trenta Luce") e in bolletta compare la voce "offerta del mercato libero" con la durata e il tipo di prezzo (fisso o variabile).